Art. 10.
(Discipline contrattuali collettive).

      1. Le regole e le procedure relative all'elezione dei rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza possono essere più specificamente disciplinate da contratti collettivi, anche aziendali, stipulati con le associazioni sindacali aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei criteri e delle proporzioni di partecipazione stabiliti dalla presente legge.
      2. In mancanza di specifiche previsioni contrattuali, e fermi restando i criteri fissati dalla presente legge, le procedure elettorali hanno luogo secondo un apposito regolamento elettorale da adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa con le confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.